Assemblee di Dio in Italia

Dal sito www.assembleedidio.org

Le Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia” (ADI) sono una emanazione diretta di quel movimento di risveglio, nato contemporaneamente ed indipendentemente nel principio del secolo scorso in diversi paesi del mondo; quando, cristiani di diversa denominazione si riunirono nella ricerca della potenza dall’alto e ricevettero il battesimo nello Spirito Santo con la manifestazione della “glossolalia”, o parlare in altre lingue, come era avvenuto il giorno della Pentecoste e come si era ripetuto all’inizio di ogni risveglio religioso.

Questi credenti, infiammati dalla potenza di Dio, divennero dei ferventi testimoni del messaggio evangelico, che includeva oltre alla salvezza per fede in Gesù Cristo, anche la guarigione del corpo per la medesima fede ed il Battesimo nello Spirito Santo, come esperienza susseguente alla nuova nascita, con la manifestazione del segno scritturale delle lingue.

Dal punto di vista storico, il movimento italiano, deve ricollegarsi al grande risveglio evangelico di Los Angeles nel 1906, dal quale il messaggio pentecostale si sparse rapidamente in tutti gli stati dell’Unione e raggiunse a Chicago un gruppo di evangelici italiani, che ben presto organizzarono una loro comunità. Da questa chiesa italiana partì verso la fine del 1908 Giacomo Lombardi, un fedele servitore di Dio, senza alcuna istruzione o preparazione teologica, tranne quella donatagli dal fuoco dello Spirito Santo e dalla passione per i perduti. Egli fondò alcune piccole comunità a Roma, in Liguria ed in Abruzzo. Negli anni seguenti, come conseguenza della fedele testimonianza di altri immigrati tornati in Italia, si costituirono chiese e gruppi.

Gli anni che vanno dal 1935 al 1944 segnano il periodo di una grande persecuzione, durante il quale vennero arrestati in massa credenti trovati a celebrare il culto a Dio, in case private o in campagna, con conseguenti condanne al confino di polizia o al carcere. Ma questo difficile periodo non distrusse l’opera compiuta e dopo gli eventi bellici, appena fu possibile riprendere i contatti tra le esistenti comunità, si scoperse che la repressione non aveva dissipato alcuna chiesa ma, anzi, se ne erano formate di nuove, come risultato della fedele testimonianza degli esiliati.

Terminato il periodo clandestino, con la riacquistata libertà, il movimento pentecostale continuò l’opera alla quale il Signore l’aveva chiamato e si sviluppò una spontanea, zelante nuova attività di evangelizzazione, generosamente incoraggiata dalla fratellanza italiana degli Stati Uniti, la maggior parte della quale si era costituita come “Chiese Cristiane del Nord America”.

Sorsero, pertanto, nuove chiese e gruppi sparsi un po’ dovunque e questo risveglio evangelico produsse una recrudescenza della persecuzione alimentata da vecchi pregiudizi ed avversioni nei confronti del movimento pentecostale. I conduttori delle chiese d’Italia, allora, riunitisi in Assemblea Generale nel 1947, prendendo atto di questa nuova situazione di intolleranza, si decisero e chiesero il riconoscimento giuridico del movimento per poter svolgere in tutta libertà ‘le attività di culto e l’opera di propagazione in Italia del messaggio di “Tutto l’Evangelo”.

Le autorità governative richiesero, allora, un atto dichiarativo che doveva essere emesso da una associazione di chiese consorelle giuridicamente riconosciute in altre importanti nazioni, che avrebbe garantito la serietà e gli intenti del movimento italiano, onde far cessare ogni intolleranza e spianare la via al riconoscimento giuridico, pertanto fu chiesto tale attestato alla “Chiesa Cristiana del Nord America”, che però essendo all’epoca soltanto un’associazione di fatto non potè emettere il documento e consigliò di provvedere in qualsiasi altra maniera. Spontaneamente, allora, le “Assemblee di Dio in U.S.A.”, organizzazione di chiese consorelle giuridicamente riconosciute in tutti gli Stati dell’Unione, offerse la propria collaborazione ed interessamento sottoscrivendo il documento necessario che, riconoscendo il movimento italiano, ne garantiva la più assoluta autonomia.

Questo ha messo in grado le “Assemblee di Dio in Italia” di ottenere il riconoscimento giuridico con D.P.R. 5 dicembre 1959 n. 1349 e quindi di poter esercitare liberamente il culto pubblico e privato nonché l’opera di evangelizzazione.

Le comunità italiane, adempiendo la loro vocazione non si sono mai stancate di proclamare “Tutto l’Evangelo” con la semplicità e il fervore della chiesa cristiana dell’era apostolica, spontaneamente e generosamente incoraggiate, soprattutto nel difficile periodo della ricostruzione nazionale, dalle chiese consorelle di origine italiana: la Chiesa Cristiana del nord America, la chiesa Pentecostale Italiana del Canada, particolarmente interessata al sorgere e all’assistenza di nuovi gruppi e chiese e all’opera del “Villaggio Betania” e della casa di riposo “Emmaus”, che attualmente costituiscono l’”Istituto evangelico Betania-Emmaus” con i rispettivi reparti di assistenza all’infanzia e agli anziani. Le Assemblee di Dio in U.S.A. e il Distretto Italiano delle Assemblee di Dio in U.S.A. che hanno incoraggiato l’attività delle scuole domenicali, le pubblicazioni e l’opera dell’Istituto Biblico Italiano.

Un’altra attività degna di nota è l’opera di evangelizzazione, edificazione evangelica ed elevazione sociale delle “Chiese Cristiane Italiane del Nord Europa” organizzate tra gli emigrati italiani in Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo e Svizzera. Queste comunità italiane che svolgono la loro opera di testimonianza incoraggiate e coadiuvate dalla “Chiesa Cristiana del Nord America”, con l’opera di consulenza e assistenza delle “Assemblee di Dio in Italia”, sono strettamente legate in un rapporto di comunione fraterna con le comunità in Italia.

Recentemente a seguito dell’Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le “Assemblee di Dio in Italia”, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, le chiese evangeliche A.D.I. hanno regolato i loro rapporti con lo Stato mediante la Legge 22 novembre 1988, n. 517.

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